17 juin 2025
dalle 12:00 alle 13:00
I casi trattano di un trust disciplinato dalla legge inglese, istituito da un soggetto residente in Italia con scopo di segregare parte del proprio patrimonio 鈥 una partecipazione non qualificata in una societ脿 di capitali italiana鈥 affinch茅 sia amministrato a favore della moglie, della figlia e di altri discendenti futuri, i beneficiari del trust. Il trust 猫 irrevocabile, e l鈥橧stante 猫 qualificato come 鈥渆xcluded person鈥, ossia non potr脿 in alcun modo essere nominato tra i beneficiari del trust. Il trustee 猫 una societ脿 maltese, affiancata nella gestione un Investment Advisor svizzero ed 猫 nominato un Protector italiano. Oggetto della richiesta di uno degli interpelli 猫 la circostanza che il trust possa essere considerato o meno un soggetto passivo d鈥檌mposta autonomo e non interposto ai fini fiscali italiani, ai sensi dell鈥檃rticolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. L鈥橝utorit脿 fiscale italiana afferma che, nel caso specifico e sulla base delle informazioni fornite nell鈥檌stanza di interpello che vengono richiamate nelle considerazioni dell鈥橝genzia delle Entrate, il trust si configura come un autonomo soggetto d鈥檌mposta, non interposto rispetto al disponente istante. In una seconda istanza di interpello vengono affrontate le tematiche fiscali relative ai proventi di fonte italiana conseguiti dal trust estero; nello specifico vengono affrontate le seguenti questioni: (i) l鈥檃pplicazione della ritenuta ridotta dell鈥1,20% sui dividendi distribuiti dalla societ脿 italiana al trust; (ii) l鈥檈senzione per la plusvalenza da cessione delle partecipazioni italiane. Questi temi saranno oggetto di trattazione e costituiranno spunti di approfondimento in materia di trust nel corso del webinar.
Relatore
Pierpaolo Angelucci
Dottore commercialista, Scarioni Angelucci, Studio tributario associato, Milano
Costo
CHF 150.-
Iscrizione
Termine di iscrizione
Luned矛 16 giugno 2025