25 novembre 2024
dalle 11:30 alle 12:30
Nelle ultime settimane 猫 tornato di concreta attualit脿 l鈥橝ccordo siglato tra Italia e Liechtenstein in merito allo scambio di informazioni e alle richieste di gruppo in quanto le Autorit脿 fiscali italiane hanno presentato una specifica richiesta di scambio, a cui le Autorit脿 del Liechtenstein stanno dando seguito. Si ricorda che con la Legge n. 210 del 3 novembre 2016 era stato ratificato l鈥橝ccordo tra il Governo italiano e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, siglato a Roma il 26 febbraio 2015. L鈥橝ccordo si basa sul Modello OCSE di Tax Information Exchange Agreement (TIEA) e consente lo scambio di informazioni su richiesta tra i due Paesi relativamente a tutte le imposte. Parte integrante dell鈥橝ccordo 猫 il Protocollo aggiuntivo sulle 鈥済roup requests鈥, in base al quale il Liechtenstein consente le richieste di gruppo relative ai conti detenuti da una persona fisica residente in Italia presso intermediari finanziari del Liechtenstein, per il periodo intercorrente tra la data della firma dell鈥橝ccordo (26 febbraio 2015) e la data di attuazione dell鈥橝ccordo sullo scambio automatico di informazioni tra Liechtenstein e Italia basato sul Modello OCSE (in vigore dal 2017). Sulla base di tale Protocollo l鈥橧talia sta procedendo ad effettuare le richieste di gruppo nei confronti dei contribuenti fiscalmente residenti in Italia, cd. 鈥渞ecalcitranti鈥, che non hanno mai risposto alle richieste degli istituti finanziari di fornire adeguate rassicurazioni sulla regolarit脿 dei fondi depositati presso le istituzioni finanziarie interessate e che detenevano un conto alla data del 26 febbraio 2015. Le richieste di gruppo riguardano annualit脿 ad oggi ancora oggetto di verifica da parte dell鈥橝genzia delle Entrate in considerazione del raddoppio dei termini di accertamento e di contestazione delle violazioni relative al monitoraggio fiscale previsto dall鈥檃rt. 12 D.L. n. 78/2009. Nel corso del webinar saranno, quindi, affrontate le conseguenze ai fini fiscali e penali derivanti dallo scambio dei dati oggetto delle richieste di gruppo tenendo conto del fatto che, ai sensi del citato raddoppio dei termini, le violazioni relative all鈥檃nno 2015 in materia di imposte sui redditi (i.e. dichiarazione infedele), sebbene prossime alla prescrizione, possono ancora essere oggetto di accertamento da parte dell鈥橝genzia delle Entrate. Peraltro, occorre anche considerare l鈥檕messa compilazione del Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale, per cui i termini per l鈥檃ccertamento sono pi霉 lunghi (il 2015 scadr脿 il 31 dicembre 2026), nonch茅 i casi di omessa dichiarazione che altres矛 consente all鈥橝genzia delle Entrate di avvalersi di termini di accertamento pi霉 estesi.
Relatore
Pierpaolo Angelucci
Dottore commercialista, Scarioni Angelucci, Studio tributario associato, Milano
Costo
CHF 150.-
Sconto di CHF 50.- per membri di enti partner
Iscrizione
Termine di iscrizione
Venerd矛 22 novembre 2024