Commentario a cura di: Giovanni Molo, Lars Schlichting, Samuele Vorpe
Lo scambio automatico di informazioni fiscali - Commentario - CCTG
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Il 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore in Svizzera ​​​​le basi giuridiche di diritto internazionale e di diritto interno che introducono due nuove forme di assistenza amministrativa in materia fiscale: lo scambio automatico e lo scambio spontaneo di informazioni. Contemporaneamente, si è introdotto un nuovo regime per l’assistenza amministrativa.
Il commentario si concentra sullo scambio automatico delle informazioni. In primo luogo, passa in rassegna le disposizioni più importanti della Convenzione multilaterale sull’assistenza amministrativa. Quest’ultima riveste una funzione di convenzione di base, definendo i presupposti ed il campo di applicazione materiale, personale e temporale dell’assistenza su domanda e dello scambio spontaneo e costituendo il fondamento per l’implementazione dell’Accordo dell’OCSE sullo scambio automatico di informazioni.
Le disposizioni di questo Accordo sono, in seguito, oggetto di commento individuale, unitamente a quelle dello standard comune di comunicazione, che fondano i nuovi oneri di diligenza delle istituzioni finanziarie, introdotti con lo scambio automatico.
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Una base materiale distinta e speciale per l’applicazione dello scambio automatico con i Paesi membri dell’Unione europea (UE) è l’accordo in proposito tra Svizzera ed UE, le cui disposizioni sono oggetto nel commentario di puntuale raffronto con le analoghe disposizioni degli strumenti dell’OCSE, in modo tale da poterne evidenziare similitudini e differenze.
Vengono, inoltre, commentate tutte le disposizioni della legge interna di esecuzione degli strumenti internazionali sullo scambio automatico delle informazioni, ovvero della Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI).
In conclusione, al fine di consentire un confronto con il meccanismo di funzionamento dello scambio delle informazioni in seno all’UE, vengono commentate le disposizioni della Direttiva che
sancisce tale forma di assistenza, nelle sue diverse declinazioni, nei rapporti tra i Paesi membri.
Il commentario si concentra sullo scambio automatico delle informazioni. In primo luogo, passa in rassegna le disposizioni più importanti della Convenzione multilaterale sull’assistenza amministrativa. Quest’ultima riveste una funzione di convenzione di base, definendo i presupposti ed il campo di applicazione materiale, personale e temporale dell’assistenza su domanda e dello scambio spontaneo e costituendo il fondamento per l’implementazione dell’Accordo dell’OCSE sullo scambio automatico di informazioni.
Le disposizioni di questo Accordo sono, in seguito, oggetto di commento individuale, unitamente a quelle dello standard comune di comunicazione, che fondano i nuovi oneri di diligenza delle istituzioni finanziarie, introdotti con lo scambio automatico.
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Una base materiale distinta e speciale per l’applicazione dello scambio automatico con i Paesi membri dell’Unione europea (UE) è l’accordo in proposito tra Svizzera ed UE, le cui disposizioni sono oggetto nel commentario di puntuale raffronto con le analoghe disposizioni degli strumenti dell’OCSE, in modo tale da poterne evidenziare similitudini e differenze.
Vengono, inoltre, commentate tutte le disposizioni della legge interna di esecuzione degli strumenti internazionali sullo scambio automatico delle informazioni, ovvero della Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI).
In conclusione, al fine di consentire un confronto con il meccanismo di funzionamento dello scambio delle informazioni in seno all’UE, vengono commentate le disposizioni della Direttiva che
sancisce tale forma di assistenza, nelle sue diverse declinazioni, nei rapporti tra i Paesi membri.